Accesso Civico

Il riordino della disciplina in materia di trasparenza operato con le modifiche apportate al decreto legislativo n.33/2013 dal decreto legislativo n. 97 del 2016 ha inteso favorire ulteriormente forme diffuse di controllo sulle attività istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, promuovendo la partecipazione dei cittadini attraverso l'introduzione - accanto all' accesso civico già regolato dall'articolo 5 D. Lgs. 33/2013 - del diritto all' accesso civico generalizzato .

Le due attuali tipologie di accesso civico hanno finalità e modalità di esercizio differenti. L'esercizio di entrambi i diritti deve avere ad oggetto esclusivamente la richiesta di documenti, informazioni o dati relativi ad attività di competenza del Commissariato del Governo di Trieste.

1) Diritto di accesso civico semplice
(articolo 5, comma 1, d. lgs. N.33/2013, come modificato dal d. lgs. n. 97/2016 )
Riguarda documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria. Può essere esercitato da chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione, in caso di mancata pubblicazione di atti o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria da parte dell'amministrazione .

2) Diritto di accesso civico generalizzato
( articolo 5, comma 2, d. lgs. n.33/2013, come modificato dal d. lgs. n. 97/2016 )
Riguarda dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione previsti dal d. lgs. n. 33/2013. Anche in questo caso, la legittimazione a esercitare il diritto è riconosciuta a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione.
La richiesta deve consentire all'amministrazione di individuare il/i dato/i, documento/i, informazione/i: sono pertanto ritenute inammissibili richieste generiche.
L'esercizio di tale diritto deve svolgersi nel rispetto delle eccezioni e dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti ( articolo 5 bis del d. lgs. n.33/2013 ) .
Il rilascio dei dati da parte dell'amministrazione è gratuito, salvo l'eventuale costo per la riproduzione degli stessi su supporti materiali.

Come trasmettere l'istanza di accesso civico semplice e civico generalizzato: per via telematica utilizzando la modulistica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Le istanze di accesso civico semplice e generalizzato si trasmettono utilizzando i relativi modelli inviandoli all'indirizzo  pec commissariato.fvg@mailbox.governo.it  o commissariato.fvg@governo.it.

Rimane ferma, nei casi previsti dalla legge, la possibilità di esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi previsto dalla legge n.241/1990 e successive modifiche. E' riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, nell'ambito di un procedimento amministrativo, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

Modello istanza di accesso civico semplice

Modello istanza di accesso civico generalizzato

Registro accessi civici semplice e generalizzato - I semestre 2023

Registro accessi documentali - I semestre 2023

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